sabato 24 marzo 2012

Addio al lavoro? ( articolo di Umberto Bianchi - Rinascita )


Il seguente articolo, è a firma di Umberto Bianchi ed è pubblicato sul numero odierno del quotidiano Rinascita.

Consiglio la lettura, sia perchè tratta la questione del lavoro, ormai ( ufficialmente e con arroganza ) considerato un peso da scaricare in qualche discarica, e sia alla luce del voto di approvazione del Disegno di Legge sulla ( cosiddetta ) "Riforma del Lavoro" approvata ieri alla camera.

Comunque, nulla di nuovo sotto il sole; che Monti e company avessero devastato lo stato sociale, c'era da immaginarselo e, a futura memoria, avevo postato, nei mesi scorsi, le mie impressioni su questo individuo e sul Presidente della Repubblica che lo mise in carica.
Scrissi anche il mio disappunto sempre più devastante nel vedere un'intera popolazione stare zitta di fronte al futuro, sfacciatamente segnato, in cui stavano portando l'Italia. Ormai la rassegnazione ( che equivale a MORTE ) è di casa, l'italiano è morto dentro e, metaforicamente parlando, seppellito. Come detto altre volte, in questo ultimo decennio ( indicativamente dopo il periodo "No global" e "No war" - quindi fino al 2003 ) la popolazione è stata sapientemente circuita per farla deragliare ( a sua insaputa ) verso i binari del nulla, della rassegnazione e dell'impegno "sociale" fine a sè stesso. Cioè dell'attivismo sterile, "fighetto" e buonista, atto allo svuotamento dei valori e all'incazzamente verso un unico bersaglio ( Berlusconi ) per far scaricare la gente e nulla più.

La devastazione economica era dietro l'angolo, ma i cosiddetti "politici" non dicevano nulla; da una parte c'erano ( e ci sono ) i "sinistrosi", perennemente infervorati contro Berlusconi e i suoi guai prima giudiziari e poi sessuali ( ottimo diversivo per il popolino ), dall'altra parte i "destrosi", leccaculi di Mister B. - visto la loro palese ingnoranza e mediocrità ( non che i "sinistrosi" fossero migliori, forse si sanno vendere meglio ) - atti a cincischiare quattro cazzate e nulla più.
Diciamo pure che se avessero avuto delle avvisaglie, NON avrebbero detto nulla, visto che ciò avrebbe comportato un "rivolgimento" dell'Italia simile alla manovra di Mister Bilderberg ( Monti ). E questo, per parassiti come loro, era improponibile. Perchè? Perchè vivendo di politica ( si fa per dire, dato che non combinano nulla ), chi li avrebbe rivotati? Poverini...

Ma a metà novembre scorso, le "dimissioni" di B. e l'ascesa al trono, favorita da "Re Giorgio" - sempre più il Presidente dell'alta finanza, dell'Euro, dei poteri sovrannazionali, dell'immigrazione selvaggia e degli zingari - di Mister Goldman Sachs ( Monti ), ha dato più "sobrietà" alla politica nostrana. La gente era contenta, si riversò per le strade e, la sera stessa della dipartita di B., nella piazza del Quirinale a cantare, ballare, gioire, e fare i trenini.
Poveri illusi, come scrivevo in un commento di un mio articolo su questo stesso blog. Ed ora, che diranno? Che faranno? Ma niente, ovviamente! Tra chi ha cortissima memoria e chi rinnegherà la sua contentezza, l'Italia scivola - perchè così imposto dall'alto, altro che "Riforma Fornero" - verso lunghi periodi bui, dove precarietà dei lavori, salari miserrimi, tasse e aumenti d'IVA ( per ottobre previsto l'aumento dal 21% al 23% ) saranno la colonna sonora della nostra povertà e della nostra magra e pezzente vita.

Nonostante tutto, ecco che il Direttore del "Corriere della Sera", oggi se ne sce così, come al solito: "Una trincea ideologica". Ma da una parte, cosa bisogna aspettarsi da un tipo come quello? Di uno che è una vita che passa l'esistenza dietro una scrivania di una redazione a blaterare frasi da benpensante? Ma che ne sa lui della vita e dei lavori di noi comuni mortali? 

Buona lettura dell'articolo ( di Rinascita ).
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Il nostro paese sta, in questi tempi grami e tristi, per realizzare un altro dei suoi inaspettati “miracoli all’italiana”, con cui riesce a stupire, commuovere, meravigliare e, perché no, divertire, il bieco mondo occidentale oramai solo interessato alle fredde cronache delle altalene borsistiche e delle ovattate dichiarazioni dei direttori delle varie banche centrali. Ma quale sarà mai questo miracolo? Un redivivo sanguinamento di qualche statua della Madonna o del Redentore? Una inattesa apparizione? O un qualche strabiliante fenomeno naturale? Niente di tutto questo. Ma molto di più. Dopo decenni di battaglie, lotte, rivendicazioni, di tanto agitarsi per avere diritto al giusto benessere per sé e per i propri cari, sembra che tutto venga mandato in fumo con un semplice, infimo, decreto legge, promosso e firmato da personaggi anonimi, circondati da un parlamento il cui ruolo è oramai divenuto puramente decorativo…
Parliamo della abolizione o, come dicono certuni, della modifica del famigerato art. 18, quello che, per intenderci, regolava e stabiliva i giusti limiti per il diritto al licenziamento. Qualcuno dice che, in questo modo, le imprese estere libere da vincoli burocratici avranno meno timori ad entrare in Italia e, pertanto, l’occupazione ne trarrà sicuramente maggior beneficio. Un ragionamento questo che, all’apparenza potrebbe possedere una sua intrinseca logica di verità. E’ vero: un mercato in pieno sviluppo, animato dalla presenza di una ragguardevole concorrenza imprenditoriale, non dovrebbe certo aver difficoltà a riassorbire un lavoratore fresco di licenziamento, che anzi troverebbe il proprio naturale ricollocamento, grazie a quelle dinamiche che, di un panorama economico statico e raffermo, farebbero invece un dinamico scenario di opportunità alla portata di qualunque volenteroso… A guardare più da vicino però, le cose non stanno proprio così. Lo scenario, anzitutto. Quanto sinora prospettato potrebbe (teoricamente) andar bene in uno scenario di boom economico, caratterizzato cioè da una forte crescita interna ed estera ed in cui la presenza di un gran numero di imprese in continua competizione, dovrebbe costituire una forma di ammortizzatore sociale, in grado di riassorbire quella forza-lavoro in esubero presso altre imprese. Ma, come è ben visibile agli occhi di tutti, l’attuale scenario è ben lungi dall’essere quello di un paese in una fase di boom economico, anzi. Un forte vento di recessione spira da troppo tempo oramai su tutta l’Europa e gli USA, aggravato dalle recenti scosse dei mercati finanziari e dunque, il clima che si respira un po’ ovunque, ed in particolare nel nostro paese, è quello di una generale dismissione. L’esempio di un modello economico imperniato da un lato, sul micidiale mix tra indebitamento dei singoli e degli stati, attraverso la produzione ex nihilo di titoli cartacei e dall’altro sull’eccessiva burocratizzazione dell’ economia reale, fondata cioè sulla produzione di beni e servizi, con il conseguente aggravamento dei costi, a carico delle imprese e dei lavoratori, ha portato ad una resa dei conti, tutta sbilanciata a favore dell’economia finanziaria.
Checché se ne dica, infatti, i recenti provvedimenti in materia economica, tanto strombazzati quali panacee in grado di ridar fiato all’economia reale, altri non sono invece che provvedimenti di dismissione di un’intera realtà economica nazionale in favore dei desiderata, dei poteri forti della finanza. La reintroduzione della tassazione sulla prima casa, accompagnata da un pesante ricorso alla leva fiscale, non favoriscono certo le piccole imprese, i lavoratori, o i consumi, né paiono rappresentare un qualsivoglia incentivo verso chi volesse dall’estero, approdare in Italia per aprirsi una qualsivoglia attività lavorativa e godersi il Bel Paese. Questi invece, ci sembrano provvedimenti che incentivano la sempre maggior presenza sul suolo nostrano dei gruppi multinazionali e delle mega imprese nostrane che, a discapito di chiunque altro, potranno fare e disfare a proprio piacimento, favoriti tra l’altro dal proprio particolare status che permette loro di reinvestire i propri redditi, anche se tassati, nel circuito finanziario, aumentando in modo esponenziale i propri profitti. A riprova del fatto che il governo Monti parla in un modo, ma agisce in un altro, sta il fatto che la tanto declamata tassazione sembra proprio non toccare, o quanto meno farlo marginalmente, i redditi di coloro che, di tanto disastro sono i principali responsabili, e cioè le banche per le quali, anzi, si prospettano, fondi e finanziamenti straordinari senza nulla pretendere in cambio. Al contrario, il rifinanziamento delle banche effettuato per evitare problemi ai capitali dei risparmiatori, dovrebbe essere effettuato dietro la precisa condizione dell’ ingresso dello Stato nella gestione di queste ultime. Il governo Monti afferma di voler favorire lo sviluppo, ma con le accise sui carburanti più alte d’Occidente, non si vede proprio come questo si possa fare, anzi. Né sembrano tantomeno aiutare molto lo sviluppo, quelle tariffe per le polizze auto-moto che gravano sulle tasche di tutti quei cittadini, costretti ad utilizzare un proprio veicolo per circolare senza dover dipendere da servizi pubblici troppo spesso inservibili, a causa di una lentezza e di una disorganizzazione, qui in Italia, endemiche. Lesto nell’imporre gabelle e balzelli per tutti i poveracci, il governo Monti si dimostra tardo come non mai, quando si tratta di affrontare tematiche come quelle inerenti al controllo dei prezzi dai più comuni generi al consumo ai carburanti, o a toccare i privilegi di banche ed assicurazioni. Come si può ben vedere, lo scenario che ci si prospetta innanzi è ben lungi dall’essere quello di un paese in fase di crescita, anzi.
Ma esiste un ulteriore motivo per discordare completamente sulla modifica dell’art. 18. La facilità al licenziamento, potrebbe alle lunghe portare ad un generale peggioramento delle condizioni contrattuali dei lavoratori dipendenti, favorito in misura esponenziale dalla sempre più massiccia presenza di lavoratori stranieri sul suolo italiano, interessati ad accaparrare posti di lavoro anche a condizioni più svantaggiose rispetto agli omologhi italiani. E poi, scusatemi tanto, ma ve lo immaginate cosa accadrà in un paese come il nostro che già adesso, nonostante la presenza di una legislazione che tenta di porre una debole tutela sociale, è endemicamente malato di bizantinismi, magheggi e raccomandazioni ? Una volta andato in fumo il posto di lavoro, sarà ben difficile poterlo recuperare alle medesime condizioni, per cui o toccherà sottostare a condizioni contrattuali peggiorative (all’insegna di un maggior precariato e di un minor costo per chi assume, con l’offerta di remunerazioni, previdenza, etc. in regime di “economy”) o non rimarrà che affidarsi alle solite, sempiterne pratiche raccomandatorie di italica memoria, a cui abbiamo poc’anzi accennato. Ed ecco allora, il riaffermarsi del trionfo dell’Italia dei gattopardi, in cui “tutto cambiare, per nulla cambiare”, non più stavolta all’insegna dell’italica statolatria burocratica, ma dell’arbitrio e dell’arroganza dei privati, oramai liberati da qualsiasi freno inibitorio che non sia quello determinato da un profitto senza limiti né freni, alla faccia di tutto e tutti. Abbiamo dunque di fronte a noi un futuro da telefonisti o da dipendenti-non dipendenti presso qualche grande catena distributiva alla Mac Donald’s? No. A patto però che ci si chiarisca le idee, prima di farsi promotori di proteste all’insegna di massimalismi ideologici che, in quanto tali, rischiano di rimanere confinati nei soliti ghetti senza uscita di nostra antica conoscenza. Chiarirsi anzitutto sull’idea di “lavoro”. Di fronte a quanto sin qui descritto, l’affermazione leghista sull’inconsistenza del problema “art. 18”, trova un suo valido fondamento, determinato da un contesto che nasce in sé inficiato da un profondo vizio strutturale. Il lavoro non è un’optional, né un’attività occasionale. E’ fondamento e propulsore per l’umana esistenza, alla quale dovrebbe conferire più dignità, soddisfazione e slancio. Rientrando tra i fondamentali dell’umana esistenza, non può essere considerato alla stregua di un momentaneo passatempo, di cui fruire occasionalmente, quasi si trattasse di un bene voluttuario qualsiasi. Pertanto dovrebbe assurgere ad obbligo, a garanzia del quale dovrebbe porsi lo Stato, attraverso l’attribuzione obbligatoria di posti di lavoro sin dalla prima maggiore età, la cosiddetta “leva lavorativa”. La garanzia di un qualsivoglia posto di lavoro, sia pur provvisorio, sino al conseguimento di situazioni più confacenti alle aspirazioni individuali, costituirebbe la creazione di una prima fonte di reddito e sicurezza sociale per i più giovani, in grado di prepararne e svilupparne l’autonomia economica in vista di tempi difficili. Secondo poi, questa istituzione toglierebbe gradualmente il tappeto sotto i piedi dell’immigrazione, che perderebbe così il suo senso di esistere. La medesima impostazione andrebbe applicata per quanto attiene disoccupati o cassintegrati “overage”, ovvero non più giovanissimi.
Qualcuno, dall’alto dei più avanzati studi di socio-economia, parafrasando il grande Jeremy Rifkin, potrebbe dirci che, poiché non viviamo più in una fase eminentemente “produzionista” e “fordista” dell’economia mondiale, determinate asserzioni o proposte non troverebbero più senso in una fase post-moderna, caratterizzata non più tanto dalla necessità dell’edificazione “ex nihilo” di strutture, della cui realizzazione si sarebbe fatto garante lo Stato, (così come preconizzato da Keynes), bensì della pura e semplice erogazione di servizi, in un contesto economico dominato dalla supremazia dell’erogazione di titoli cartacei sull’economia reale, facendo del lavoro un’attività “nomade” soggetta ai capricci ed alle voluttà della rete globale della finanza. Qualcuno però ci insegna che, anche in un contesto post moderno, ovverosia caratterizzato da un surplus di strutture e di produzione, (sia di beni reali che di capitali, come già accennato e che è poi il motivo trainante dell’attuale momento di crisi, sic!) perché l’intero sistema non arrivi ad una fase di stallo (recessione) e poi ad un definitivo collasso, le cui disastrose conseguenze finirebbero al solito con il riverberarsi sulla gente comune, molto più di prima, è necessario un continuo lavoro di rettifica, ristrutturazione e riconversione sistemico-strutturale che copre un po’ tutti gli ambiti. Pensiamo solamente all’indotto di lavoro che potrebbe generare l’adeguamento e la riconversione dell’intero impianto produttivo mondiale ai più attuali criteri ecologici. E questo è solo un esempio a cui se ne potrebbero accompagnare altri cento simili. A questo punto sorge la classica domanda in grado di demotivare e mettere in crisi un ingenuo ed impreparato peroratore di cause perse: “ma i soldi, sia pur erogati sotto forma di fondi, sovvenzioni e quant’altro, da dove si tirano fuori? Per caso dal cilindro oppure ritornando a far ricorso al solito odioso criterio della leva fiscale che poi finisce con il deprimere tutto, in un meccanismo perverso che ci richiama alla classica immagine del gatto che si morde la coda?” Niente di tutto questo. Da qualche parte mi è capitato di leggere che, se si potessero utilizzare i proventi del signoraggio bancario, (ovvero il reddito percepito da chi emette moneta, pari alla differenza tra il valore facciale della moneta, detto valore nominale, e il suo costo di produzione, detto valore intrinseco), con questi ultimi si potrebbe garantire, nel caso del nostro paese, un reddito di minimo garantito di mille e passa euro mensili ad ogni cittadino italiano. Tali proventi potrebbero invece costituire la fonte primaria da cui attingere, al fine di sovvenzionare quell’attività di riconversione di cui abbiamo poc’anzi parlato. Se poi a questi proventi si aggiungessero quelli provenienti da una tassazione seria su tutti i ricavi derivanti dagli investimenti finanziari delle banche, quali titoli azionari, swap, ma anche dalle movimentazioni degli assegni, etc., rivolta esclusivamente a queste ultime ed a tutti gli istituti che muovono queste masse di denaro virtuale, si arrecherebbe un doppio beneficio.
Anzitutto una completa e più che sufficiente copertura delle attività di cui abbiamo parlato. Secondo poi un tetto alla sovrapproduzione di capitale attraverso una graduale compressione dei mercati finanziari, non farebbe altro che riportare la governance dell’economia globale nelle mani dell’economia reale. Passaggio obbligatorio per arrivare a quanto qui prospettato, la completa nazionalizzazione delle banche centrali, che potranno in tal modo emettere denaro senza indebitarsi con le banche private, alimentando in tal modo a dismisura il debito pubblico dei singoli stati. A questo passaggio deve seguire la completa discrezionalità da parte dei vari stati ad assumere il controllo di un singolo istituto di credito, in proporzione del tasso di indebitamento di quest’ultimo. Il tutto completato da una costante attività da parte pubblica, di controllo e monitoraggio dei tassi d’interesse praticati dalle banche, che dovranno essere portati al ribasso d’autorità, per evitare quell’eccessivo costo del denaro, che di un’ ordinata crescita economica, rappresenta uno dei maggiori freni.
Usare i proventi del capitalismo contro di esso. Come vedete quindi, non si tratta qui di riproporre né piani economici quinquennali, né repentini ritorni di fiamma di dispendiosi e ladrocineschi statalismi di italica memoria, i cui esiti storici stanno sotto gli occhi di tutti, quanto invece di riadattare e riportare al presente quelle intuizioni-sfida che hanno rappresentato l’altra faccia della Modernità, non legata ai rigori dei parametri della sfida senza uscita destra-sinistra. Andare oltre, dunque, senza esitazione.
Mai come oggi il momento è stato così favorevole. Ma mai come oggi, però, le coscienze sono travolte, confuse, inebetite di fronte all’ennesima e sempre più aperto attacco del Mondialismo.
Facciamo attenzione, perché dire addio al lavoro, vuol dire addio alla casa, all’ambiente, alla salute ed alla nostra stessa sopravvivenza come uomini e cittadini coscienti della propria appartenenza ad una res publica e non ad un pollaio.

martedì 20 marzo 2012

Negli Stati Uniti è in vigore la Legge Marziale ( articolo di Edoardo Capuano - Ec Planet )

Il seguente articolo, a firma di Edoardo Capuano, è tratto dal sito web Ec Planet.


Per coloro che non sono ancora convinti che ci troviamo alla vigilia di un evento di portata globale, il sito ufficiale della Casa Bianca pubblica al link WhiteHouse.gov alla data di Venerdì 16 marzo 2012 un Ordine Esecutivo del Presidente, denominato Preparazione Nazionale Risorse per la Difesa. Tale ordine istituisce di fatto la legge marziale in tempo di pace sul territorio degli Stati Uniti. Vediamo cosa significa in questo articolo di cui riportiamo link e contenuti.
Questo ordine esecutivo è un progetto di legge marziale in tempo di pace e dà al Presidente il potere di prelevare qualsiasi cosa ritenuta necessaria per “difesa nazionale”, qualunque cosa decidono che lo sia. E ‘tempo di pace, perché, come il titolo dell’ordine, dice, è per “preparazione”. 


Una copia di tutto l’ordine segue la fine di questo articolo.
In base a tale fine i capi di gabinetto queste posizioni di livello, Agricoltura, Energia, Salute e dei Servizi Sociali, Trasporti, Difesa e del Commercio possono prendere il cibo, bestiame, fertilizzanti, macchine agricole, tutte le forme di energia, risorse idriche, tutte le forme di trasporto civile ( il che significa tutti i veicoli, barche, aerei), e qualsiasi altro materiale, compresi i materiali da costruzione da qualunque parte esse sono disponibili. Questo è probabilmente perché il governo ha visitato aziende con dispositivi GPS, in modo da sapere esattamente dove andare quando si attiva questa via.
In particolare, il governo è autorizzato ad assegnare i materiali, servizi e strutture secondo quanto ritenuto necessario o opportuno. Essi decidono quali mezzi necessari od opportuni.
UPDATE: il lettore Kent Welton scrive: Questo permette di regalare dei beni USA e sussidi alle imprese private: “(b) prevedere la modifica o ampliamento di strutture private, inclusa la modifica o il miglioramento dei processi di produzione, quando intraprendere azioni di cui alle sezioni 301, 302, 303 o della legge, 50 USC App. 2091, 2092, 2093, e (c) vendere o comunque trasferire attrezzature di proprietà del governo federale ed installati ai sensi della sezione 303 (e), della legge 50 USC App. 2093 (e), ai proprietari di tali impianti, fabbriche, o altri impianti industriali.“
Cosa succede se il governo decide che ha bisogno di tutte queste cose da preparare, anche se non c’è la guerra? Probabilmente non saremo in grado di entrare in un negozio per acquistare praticamente nulla perché tutto sarà requisito, “razionato” e controllato dal governo. Materiali da costruzione, prodotti alimentari come carne, burro e zucchero, tutto importato, ricambi, pneumatici e carburante per i veicoli, abbigliamento, ecc diventerà probabilmente introvabile, o almeno molto scarse. Quante cose sono ormai più fabbricate qui negli USA?
Un po ‘di storia … Durante la seconda guerra mondiale, il prezzo di stabilizzazione non cominciò fino al maggio del 1942, che ha congelato i prezzi su quasi tutti i beni di ogni giorno e il razionamento è iniziato nel 1943. Perché il governo vuole controllare tutto prima di una guerra?
Tutto questo assomiglia alle carte annonarie del gas durante la seconda guerra mondiale. Ci saranno razionamento in questo tipo di sistema? Quale modo migliore per controllare il movimento e le azioni del popolo …
Dell’epoca della Seconda Guerra Mondiale carte annonarie gas attraverso Old Chester PA. Non si poteva andare in vacanza senza un “pass vacanza”.
Nell’ambito di questo nuovo ordine esecutivo, i capi gabinetto sono autorizzati a prestare denaro, offrono garanzie di prestito e anche sovvenzionare i pagamenti ai tassi di mercato di cui sopra (nessun contratto offerta?) Per qualsiasi di cui hanno bisogno. Ciò potrebbe rendere Solyndra o Halliburton sembrare Junior Achievement. Niente come una guerra genera questo tipo di enormi profitti per le aziende “partner” e si può scommettere i banchieri e gli appaltatori sono già in fila per questo – perché in questo ordine la guerra non è nemmeno necessaria!
In una situazione di crisi, il governo sarà in grado di prendere ciò che è necessario, stampare soldi per ottenere quello che vogliono e distribuirlo come meglio credono …. a vantaggio di uno “sforzo bellico” o le corporazioni e gli individui politicamente connessi. Tutti i contratti ad eccezione di quelle per l’occupazione siano superati dal presente ordine esecutivo, è tutto qui, in bianco e nero.
In particolare, provvede:
“A richiedere l’accettazione e le prestazioni priorità di contratti o di ordini (ad eccezione dei contratti di lavoro) per promuovere la difesa nazionale sulle prestazioni di altri contratti o ordini, e di assegnare i materiali, servizi e strutture secondo quanto ritenuto necessario o opportuno per promuovere il nazionale difesa, è delegata ai capi di agenzia seguenti:
(1) il Ministro dell’Agricoltura rispetto alle risorse alimentari, strutture di risorse alimentari, le risorse del bestiame, le risorse veterinarie, fitosanitarie, le risorse e la ripartizione interna delle macchine agricole e fertilizzanti commerciali;
(2) il segretario per l’energia rispetto a tutte le forme di energia;
(3) il Segretario di Salute e Servizi Umani rispetto alle risorse sanitarie;
(4) il Ministero dei Trasporti per quanto riguarda tutte le forme di trasporto civile;
(5) il segretario della Difesa per quanto riguarda le risorse idriche;
(6) il segretario al Commercio rispetto a tutti gli altri materiali, servizi e strutture, compresi i materiali da costruzione.
La Casa Bianca
Ufficio del Segretario Press
Per diffusione immediata
16 Marzo 2012



Executive Order

National Resources Defense Preparation

Executive Order
PREPARAZIONE RISORSE DIFESA NAZIONALE
Con l’autorità conferitami in qualità di Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d’America, compreso il Defense Production Act del 1950, come modificato (50 USC App. 2061 e segg .), e la sezione 301 del titolo 3, United Codice degli Stati, e come Comandante in Capo delle Forze Armate degli Stati Uniti, è ordinato quanto segue:
PARTE I – SCOPO, POLITICA, E DI ATTUAZIONE
Sezione 101 . Scopo . Questa autorità di ordine delegati e gli indirizzi delle politiche nazionali di difesa delle risorse e dei programmi di produzione per la difesa della legge del 1950, come modificato (il “Act”).
Sez . 102 . politica . Gli Stati Uniti devono avere una base industriale e tecnologica in grado di soddisfare le esigenze di difesa nazionale e in grado di contribuire alla superiorità tecnologica del suo equipaggiamento di difesa nazionale in tempo di pace e in tempi di emergenza nazionale. La base domestico, industriale e tecnologica è la base per la preparazione della difesa nazionale. Le autorità previste dalla legge deve essere utilizzato per rafforzare questa base e per assicurarsi che sia in grado di rispondere alle esigenze di difesa nazionale degli Stati Uniti.
Sez . 103 . Funzioni generali . Dipartimenti e le agenzie esecutive (agenzie) responsabili per i piani e programmi in materia di difesa nazionale (come definito nella sezione 801 (j) della presente ordinanza), o per le risorse ei servizi necessari a supportare tali piani e programmi, devono:
(A) identificare i requisiti per l’intero spettro delle emergenze, compresi i militari e la domanda essenziale civile;
(B) valutare su base continuativa la capacità della base domestico, industriale e tecnologica per soddisfare i requisiti in tempo di pace e tempi di emergenza nazionale, in particolare valutando la disponibilità della risorsa più critica e fonti di produzione, compresi i subappaltatori e fornitori, materiali, manodopera specializzata , e personale professionale e tecnico;
(C) essere preparati, in caso di una potenziale minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti, ad intraprendere le azioni necessarie per garantire la disponibilità di risorse adeguate e capacità di produzione, compresi i servizi e tecnologie critiche, per esigenze di difesa nazionale;
(D) migliorare l’efficienza e la reattività della base industriale nazionale per supportare esigenze di difesa nazionali;
(E) promuove la cooperazione tra i settori della difesa e commerciale per la ricerca e sviluppo e per l’acquisizione di materiali, servizi, componenti e attrezzature per migliorare l’efficienza industriale di base e la reattività.
Sez . 104 . attuazione . (A) Il Consiglio di Sicurezza Nazionale e la Homeland Security Council, in collaborazione con il Consiglio Economico Nazionale, deve costituire il forum di politiche integrate per l’esame e la formulazione della politica di difesa preparazione risorsa nazionale e formula raccomandazioni al Presidente sull’uso delle autorità in della legge.
(B) Il segretario di Homeland Security deve:
(1) consiglia il presidente sulle questioni della preparazione delle risorse difesa nazionale e per l’uso delle autorità e delle funzioni delegate da questo ordine;
(2) prevedere il coordinamento centrale dei piani e dei programmi di incidenti alle autorità e funzioni delegate ai sensi del presente ordine e fornire una guida alle agenzie funzioni assegnate ai sensi del presente ordine, elaborato di concerto con tali agenzie, e
(3) Relazione del Presidente periodicamente riguardante tutte le attività di programma svolte ai sensi del presente ordine.
(C) Il Comitato di Difesa Production Act, descritto nella sezione 701 della presente ordinanza, deve:
(1) in maniera coerente con la sezione 2 (b) della legge, 50 USC App. 2062 (b), consiglia il presidente attraverso l’Assistente del Presidente e di Consigliere della Sicurezza Nazionale, l’Assistente del Presidente per la Sicurezza Nazionale e antiterrorismo, e l’Assistente del Presidente per la politica economica sull’uso efficace delle autorità ai sensi della legge; e
(2) preparare e coordinare un rapporto annuale al Congresso ai sensi della Sezione 722 (d), della legge, 50 USC App. 2171 (d).
(D) Il Segretario del Commercio, in collaborazione con il Segretario della Difesa, il segretario della Homeland Security, e di altre agenzie, deve:
(1) analizzare gli effetti potenziali di emergenze nazionali sulla capacità di produzione effettiva, tenendo conto del sistema produttivo, fra cui la penuria di risorse, e sviluppare misure di preparazione consigliate per rafforzare la capacità per la produzione aumenta in caso di emergenze nazionali;
(2) effettuare analisi di settore per valutare le capacità della base industriale per sostenere la difesa nazionale, e sviluppare raccomandazioni politiche per migliorare la competitività internazionale delle industrie nazionali specifici e le loro capacità di soddisfare il fabbisogno nazionale di programma di difesa.
PARTE II – priorità e gli stanziamenti
Sez . 201 . priorità e le Autorità assegnazioni . (A) L’autorità del presidente conferito dalla sezione 101 della legge 50 USC App. 2071, di richiedere l’accettazione e le prestazioni priorità di contratti o di ordini (ad eccezione dei contratti di lavoro) per promuovere la difesa nazionale sulle prestazioni di altri contratti o ordini, e di assegnare i materiali, servizi e strutture secondo quanto ritenuto necessario o opportuno per promuovere la difesa nazionale, è delegata ai capi di agenzia seguenti:
(1) il Ministro dell’Agricoltura rispetto alle risorse alimentari, strutture di risorse alimentari, le risorse del bestiame, le risorse veterinarie, fitosanitarie, le risorse e la ripartizione interna delle macchine agricole e fertilizzanti commerciali;
(2) il segretario per l’energia rispetto a tutte le forme di energia;
(3) il Segretario di Salute e Servizi Umani rispetto alle risorse sanitarie;
(4) il Ministero dei Trasporti per quanto riguarda tutte le forme di trasporto civile;
(5) il segretario della Difesa per quanto riguarda le risorse idriche;
(6) il segretario al Commercio rispetto a tutti gli altri materiali, servizi e strutture, compresi i materiali da costruzione.
(B) Il segretario di ciascuna autorità di agenzia delegata ai sensi del comma (a) di questa sezione (dipartimenti delle risorse) deve pianificare e rilascio regolamenti per definire le priorità e allocare le risorse e stabilire norme e le procedure con cui l’autorità deve essere utilizzati per promuovere la difesa nazionale , sia in situazione di emergenza e non di emergenza. Ogni segretario autorizza i capi delle altre agenzie, se del caso, di inserire il grado di priorità sui contratti e gli ordini per i materiali, i servizi e i comfort necessari a sostegno dei programmi approvati ai sensi della sezione 202 della presente ordinanza.
(C) Ogni dipartimento delle risorse deve agire, se necessario e opportuno, su richiesta di un aiuto speciale priorità, ai sensi della section 801 (l) della presente ordinanza, in un arco di tempo compatibile con l’urgenza del bisogno a portata di mano. Nelle situazioni in cui ci sono concorrenti requisiti del programma per le risorse limitate, il dipartimento delle risorse si consulta con il segretario che ha effettuato la determinazione necessaria ai sensi della sezione 202 della presente ordinanza. Segretario Tale coordinamento con e identificare per il reparto di risorsa che i requisiti del programma di priorità sulla base di urgenza operativa. Nelle situazioni che coinvolgono più di un Segretario di procedere a tale determinazione necessaria ai sensi della sezione 202 della presente ordinanza, i Segretari devono coordinarsi con e identificare per il reparto di risorsa che i requisiti del programma dovrebbe avere la priorità sulla base di urgenza operativa.
(D) Se un accordo non può essere raggiunto tra due segretari tali, allora la questione è deferita al Presidente attraverso l’Assistente del Presidente e Consigliere per la Sicurezza Nazionale e l’Assistente del Presidente per la Sicurezza Nazionale e antiterrorismo.
(E) Il Segretario di ogni risorsa dipartimento, ove necessario, procedono alla ricerca di cui alla sezione 101 (b) della legge, 50 USC App. 2071 (b). Questo risultato deve essere presentata per l’approvazione del Presidente tramite l’Assistente del Presidente e Consigliere per la Sicurezza Nazionale e l’Assistente del Presidente per la Sicurezza Nazionale e antiterrorismo. Dopo tale approvazione, il segretario del dipartimento delle risorse che ha fatto la scoperta può usare l’autorità della sezione 101 (a) della legge, 50 USC App. 2071 (a), di controllare la distribuzione generale di qualsiasi materiale (compresi i servizi applicabili) nel mercato civile.
Sez . 202 . Determinazioni . Salvo quanto previsto nella sezione 201 (e) della presente ordinanza, l’autorità delegata dalla sezione 201 della presente ordinanza può essere utilizzato solo per sostenere i programmi che sono stati determinati per iscritto, se necessario o opportuno per promuovere la difesa nazionale:
(A) dal Segretario della Difesa rispetto alla produzione militare e la costruzione, l’assistenza militare alle nazioni straniere, uso militare del trasporto civile, le scorte gestite dal Dipartimento della Difesa, dello spazio e le attività direttamente connesse;
(B) dal Segretario di energia rispetto alla produzione di energia e la costruzione, distribuzione e utilizzo, e le attività direttamente connesse e
(C) dal segretario della Homeland Security rispetto a tutti gli altri programmi di difesa nazionali, tra cui la difesa civile e la continuità del governo.
Sez . 203 . Massimizzare Forniture energetiche interne . Le autorità del Presidente di cui alla sezione 101 (c) (1) (2), della legge, 50 USC App. 2071 (c) (1) (2), sono delegate al segretario del Commercio, con l’eccezione che l’autorità ad accertare che i materiali (comprese le attrezzature), servizi e strutture sono fondamentali ed essenziali, come descritto nella sezione 101 ( c) (2) (A) della legge, 50 USC App. 2071 (c) (2) (A), è delegata al segretario per l’energia.
Sez . 204 . guerra chimica e biologica . L’autorità del presidente conferito dalla sezione 104 (b) della legge, 50 USC App. 2074 (b), è delegata al Segretario della Difesa. Questa autorità non può essere ulteriormente delegate dal Segretario.
PARTE III – ampliamento della capacità produttiva E ALIMENTAZIONE
Sez . 301 . Garanzie per prestiti . (A) Per ridurre carenze attuali o previsti di risorse tecnologiche critiche, oggetti o materiali essenziali per la difesa nazionale, il capo di ciascun organismo impegnato nel settore degli appalti per la difesa nazionale, come definito nella sezione 801 (h) della presente ordinanza, è autorizzata ai sensi della sezione 301 della legge, 50 USC App. 2091, a garanzia di finanziamenti da parte delle istituzioni private.
(B) Ogni organismo garante viene designato e autorizzato a: (1) agire come agente fiscale per la realizzazione dei propri contratti di garanzia propri e in caso contrario l’esecuzione ai sensi della sezione 301 della legge, e (2) contratto con qualsiasi Federal Reserve Banca di assistere l’agenzia nel servire come agente fiscale.
(C) Condizioni di garanzie di cui al presente autorità deve essere deciso in consultazione con il Segretario del Tesoro e il direttore dell’Office of Management and Budget (OMB). L’agenzia è autorizzata garantendo, a seguito di tale consultazione, di prescrivere: (1) in modo specifico o da limiti massimi o in altro modo, i tassi di interesse, di garanzia e di impegno, e gli altri oneri che possono essere fatte in relazione a tali contratti di garanzia, e ( 2) I regolamenti che disciplinano le forme e le procedure (che deve essere uniforme per quanto possibile) da utilizzare in relazione ad essa.
Sez . 302 . Prestiti . Per ridurre carenze attuali o previsti di risorse tecnologiche critiche, oggetti o materiali essenziali per la difesa nazionale, il capo di ciascun organismo impegnato nel settore degli appalti per la difesa nazionale è delegata l’autorità del presidente, sotto la sezione 302 della legge, 50 USC App . 2092, per fare prestiti a norma dello stesso. Termini e condizioni di prestiti a questa autorità deve essere determinata in consultazione con il Segretario del Tesoro e il direttore di OMB.
Sez . 303 . altre autorità . (A) Per creare, gestire, proteggere, espandere, o ripristinare le capacità nazionali di base industriali essenziali per la difesa nazionale, il capo di ciascun organismo impegnato nel settore degli appalti per la difesa nazionale è delegata l’autorità del presidente ai sensi della sezione 303 della legge, 50 USC App. 2093, di prevedere per l’acquisto di, o impegni di acquisto, una risorsa industriale o una voce di tecnologia critica per l’uso Governo o la rivendita, e di prevedere lo sviluppo delle capacità di produzione, e per il maggiore utilizzo di tecnologie emergenti nel programma di sicurezza applicazioni, e per consentire una rapida transizione di tecnologie emergenti.
(B) I materiali acquisiti ai sensi della sezione 303 della, legge 50 USC App. 2093, che superano le esigenze dei programmi ai sensi della legge possono essere trasferiti al scorte Difesa Nazionale, se, a giudizio del segretario della Difesa della Difesa Responsabile nazionale delle scorte, tali trasferimenti sono di interesse pubblico.
Sez . 304 . Sovvenzione pagamenti . Al fine di garantire l’approvvigionamento di materie prime o nonprocessed da fonti ad alto costo, o per garantire la massima produzione o la fornitura in qualsiasi zona a prezzi stabili di qualunque materiale a luce di un temporaneo aumento dei costi di trasporto, il capo di ciascun organismo impegnato nel settore degli appalti per la la difesa nazionale è delegata l’autorità del presidente, sotto la sezione 303 (c), della legge, 50 USC App. 2093 (c), per effettuare i pagamenti delle sovvenzioni, previa consultazione con il Segretario del Tesoro e il direttore di OMB.
Sez . 305 . Le determinazioni e le conclusioni . (A) Ai sensi all’autorità di bilancio fornito da un atto che gli stanziamenti in anticipo per l’assistenza di credito ai sensi della sezione 301 o 302 della legge, 50 USC App.2091, 2092, e coerente con il Federal Credit Reform Act del 1990, come modificato (FCRA), 2 USC 661 e segg ., il capo di ciascun organismo impegnato nel settore degli appalti per la difesa nazionale è delegata l’autorità di prendere le determinazioni di cui nelle sezioni 301 (a) (2) e 302 (b) (2) della legge, in consultazione con il Segretario di prendere una decisione necessaria ai sensi della sezione 202 della presente ordinanza, a condizione che tali decisioni è effettuato dopo la dovuta considerazione del disposizioni della Circolare OMB A 129 e il punteggio sovvenzione di credito per il prestito o la garanzia del prestito approvato dalla OMB ai sensi FCRA.
(B) Oltre ogni determinazione da parte del Presidente ai sensi della sezione 303 (a) (7) (b), della legge, il capo di ciascun organismo impegnato nel settore degli appalti per la difesa nazionale è delegata l’autorità di prendere le necessarie determinazioni, giudizi, certificazioni, i risultati e le notifiche definito nella sezione 303 della legge, 50 USC App. 2093, in consultazione con il Segretario di prendere una decisione necessaria ai sensi della sezione 202 della presente ordinanza.
Sez . 306 . materiali strategici e critici . Il Segretario della Difesa, e il Segretario degli Interni in consultazione con il Segretario della Difesa come responsabile della difesa nazionale delle scorte, sono ciascuna delega per l’autorità del presidente ai sensi della sezione 303 (a) (1) (B), della legge, 50 USC App.2093 (a) (1) (B), per incoraggiare l’esplorazione, lo sviluppo, e l’estrazione di materiali strategici e critici e altri materiali.
Sez . 307 . Sostituti . Il capo di ciascuna agenzia impegnata negli appalti per la difesa nazionale è delegata l’autorità del presidente ai sensi della sezione 303 (g), della legge, 50 USC App. 2093 (g), per prevedere lo sviluppo di sostituti per i materiali strategici e critici, componenti critici, di tecnologie critiche, e altre risorse per aiutare la difesa nazionale.
Sez . 308 . di proprietà del governo attrezzature . Il capo di ciascuna agenzia impegnata negli appalti per la difesa nazionale è delegata l’autorità del presidente ai sensi della sezione 303 (e), della legge 50 USC App.2093 (e), a:
(A) procurarsi e installare ulteriori attrezzature, impianti, processi, o miglioramenti agli impianti, fabbriche e altri impianti industriali di proprietà del governo federale e di procurarsi e installare macchinari di proprietà governo nelle piante, nelle fabbriche, o altri impianti industriali di proprietà di privati ;
(B) prevedere la modifica o l’ampliamento di strutture di proprietà privata, compresa la modifica o il miglioramento dei processi di produzione, durante l’assunzione di azioni di cui ai punti 301, 302, 303 o della legge, 50 USC App. 2091, 2092, 2093, e
(C) vendere o comunque trasferire attrezzature di proprietà del governo federale ed installati ai sensi della sezione 303 (e), della legge 50 USC App. 2093 (e), ai proprietari di tali impianti, fabbriche, o altri impianti industriali.
Sez . 309 . Defense Production Act del Fondo . Il Segretario della Difesa è designato il Direttore di produzione Defense Act del Fondo, in conformità con la sezione 304 (f) della legge, 50 USC App. 2094 (f), e svolge le funzioni indicate nella sezione 304 della legge, in consultazione con l’agenzia teste abbia approvato, e i fondi stanziati per i progetti sotto il titolo III della legge.
Sez . 310 . elementi critici . Il capo di ciascuna agenzia impegnata negli appalti per la difesa nazionale è delegata l’autorità del presidente, sotto la sezione 107 (b) (1) della legge 50 USC App. 2077 (b) (1), di intraprendere azioni appropriate per assicurare che i componenti critici, elementi tecnologici critici, materiali essenziali, e le risorse industriali sono disponibili da fonti attendibili, quando, per esigenze di difesa in tempo di pace, si è laureato mobilitazione, e di emergenza nazionale. Gli opportuni provvedimenti possono includere limitare sollecitazioni contratto a fonti affidabili, limitando sollecitazioni contratto a fonti interne (ai sensi autorità prevista dalla legge), i componenti critici, stoccaggio e sostituti in via di sviluppo per componenti critici o elementi tecnologici critici.
Sez . 311 . rafforzare le capacità nazionale . Il capo di ciascuna agenzia impegnata negli appalti per la difesa nazionale è delegata l’autorità del presidente, sotto la sezione 107 (a) della legge, 50 USC App. 2077 (a), di utilizzare l’autorità del titolo III della legge o di qualsiasi altra disposizione di legge a fornire incentivi adeguati per sviluppare, mantenere, aggiornare, ripristinare ed espandere le capacità produttive delle fonti nazionali per i componenti critici, elementi tecnologici critici, materiali e risorse industriali, essenziali per l’esecuzione della strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
Sez . 312 . l’ammodernamento degli impianti . Il capo di ciascuna agenzia impegnata negli appalti per la difesa nazionale, in conformità con la sezione 108 (b) della legge, 50 USC App. 2078 (b), possono utilizzare l’autorità del titolo III della legge per garantire l’acquisto o il leasing di apparecchiature anticipo di produzione, e tutti i relativi servizi nei confronti di qualsiasi tali apparecchiature ai fini della legge. Nel considerare i progetti titolo III, capo di ciascuna agenzia impegnata negli appalti per la difesa nazionale, deve fornire una forte preferenza per le proposte presentate da un fornitore di piccola impresa o subappaltatore in conformità con la sezione 108 (b) (2), della legge 50 USC App. 2078 (b) (2).
PARTE IV – Accordi volontari e comitati consultivi
Sez . 401 . delegazioni . L’autorità del presidente, sotto la sezione 708 (c) e (d) della legge 50 USC App. 2158 (c), (d), è delegata ai capi delle agenzie altrimenti deleghe ai sensi del presente ordine. Lo stato dell’uso di tali deleghe deve essere fornita al segretario della Homeland Security.
Sez . 402 . Comitati consultivi . L’autorità del presidente ai sensi della sezione 708 (d), della legge, 50 USC App. 2158 (d), e il delegato al punto 401 della presente ordinanza (relativa alla costituzione di comitati consultivi) possono essere esercitati solamente dopo consultazione con, e in conformità con le linee guida e le procedure stabilite dall’amministratore dei Servizi Generali.
Sez . 403 . regolamenti . Il segretario di Homeland Security, dopo l’approvazione del Procuratore Generale, e previa consultazione dal Procuratore Generale con il presidente della Federal Trade Commission, emanano le norme ai sensi della sezione 708 (e), della legge 50 USC App. 2158 (e), che traspongono le norme e le procedure attraverso i quali gli accordi volontari e piani d’azione possono essere sviluppati e realizzati. Tali norme possono essere adottate da altre agenzie di soddisfare il requisito di regolamentazione della sezione 708 (e), della legge 50 USC App. 2158 (e).
PARTE V – LAVORO DEL PERSONALE
Sez . 501 . National Defense esecutivo Reserve . (A) In conformità con la sezione 710 (e), della legge 50 USC App. 2160 (e), si stabilisce nel ramo esecutivo uno Difesa Nazionale esecutivo Reserve (TEDS) composta da persone di riconosciuta competenza di vari segmenti del settore privato e dal governo (a eccezione dei dipendenti a tempo pieno federali) per la formazione per l’occupazione in posizioni dirigenziali nel governo federale in caso di emergenza la difesa nazionale.
(B) Il Segretario della Homeland Security rilascia le indicazioni necessarie per il programma NDER, compresi opportuni orientamenti per l’istituzione, il reclutamento, la formazione, il monitoraggio e l’attivazione delle unità TEDS e sarà responsabile del coordinamento generale del programma NDER.L’autorità del presidente ai sensi della sezione 710 (e), della legge 50 USC App. 2160 (e), per determinare i periodi di emergenza difesa nazionale è delegata al Segretario della Homeland Security.
(C) La testa di qualsiasi agenzia può implementare la sezione 501 (a) della presente ordinanza per quanto riguarda TEDS operazioni in tale agenzia.
(D) Il capo di ciascuna agenzia con una unità NDER può esercitare l’autorità ai sensi della sezione 703 della legge, 50 USC App. 2153, impiegare personale civile quando si attiva tutto o una parte della sua unità TEDS. L’esercizio di tale autorità è soggetta alle disposizioni delle sezioni 501 (e) e (f) della presente ordinanza e non devono essere redelegated.
(E) Il capo di un’agenzia può attivare una unità NDER, in tutto o in parte, alla determinazione scritta del segretario di Homeland Security, che una situazione di emergenza che interessano la difesa nazionale esiste e che l’attivazione del gruppo è necessario per effettuare le funzioni del programma di emergenza dell’agenzia.
(F) Prima di attivare l’unità NDER, il capo dell’agenzia comunica, per iscritto, l’Assistente del Presidente per la Sicurezza Nazionale e Antiterrorismo di attivazione imminente.
Sez . 502 . Consulenti . Il capo di ciascun organismo functions altrimenti delegate ai sensi del presente ordine è delegata l’autorità del presidente ai sensi delle sezioni 710 (b) e (c), della legge, 50 USC App. 2160 (b), (c), ad impiegare persone di notevole esperienza e capacità senza indennizzo e di ricorrere ad esperti, consulenti o organizzazioni. L’autorità delegata dal presente articolo non possono essere redelegated.
PARTE VI – requisiti di lavoro
Sez . 601 . Ministro del Lavoro . (A) Il Segretario del Lavoro, in coordinamento con il Segretario della Difesa e dei capi di altre agenzie, come ritenuto opportuno dal Segretario del Lavoro, devono:
(1) raccogliere e conservare i dati necessari per una valutazione continua della forza lavoro della Nazione ha bisogno per scopi di difesa nazionale;
(2) su richiesta del direttore del Servizio selettivo, in coordinamento con il Segretario della Difesa, assiste il direttore del Servizio selettiva nello sviluppo delle politiche che regolano l’induzione ed il rinvio di persone per il servizio nelle forze armate;
(3) su richiesta del capo di un’agenzia con l’autorità in questo ordine, consultare presso l’agenzia in relazione a: (i) l’effetto delle azioni previste sulla domanda di lavoro e l’utilizzo, (ii) la relazione della domanda di lavoro e ai materiali impianti di requisiti; e (iii) altre questioni che possano aiutare a rendere l’esercizio delle funzioni di priorità e stanziamenti coerenti con l’utilizzo efficace e distribuzione del lavoro;
(4) su richiesta del capo di un’agenzia con l’autorità in questo ordine: (i) formulare i piani, programmi e politiche per soddisfare le esigenze del lavoro delle azioni da intraprendere per scopi di difesa nazionale, e (ii) la formazione stima deve aiutare esigenze di difesa nazionale di indirizzo e promuovere programmi di formazione necessarie ed opportune, e
(5) sviluppare e attuare un efficace gestione dei rapporti di lavoro la politica per sostenere le attività ei programmi ai sensi del presente ordine, con la collaborazione di altre agenzie, come ritenuto opportuno dal Segretario del Lavoro, tra cui il National Labor Relations Board, la Federal Labor Relations Authority, il Consiglio National Mediation, e la mediazione federale e servizio di conciliazione.
(B) Tutte le agenzie devono collaborare con il Ministro del Lavoro, su richiesta, ai fini della presente sezione, nella misura consentita dalla legge.
PARTE VII – COMITATO DIFESA PRODUZIONE ACT
Sez . 701 . La produzione Defense Committee Act . (A) La Defense Production Act Committee (Comitato) è composto dai seguenti membri, in conformità con la sezione 722 (b) della legge, 50 USC App. 2171 (b):
(1) Il Segretario di Stato;
(2) Il Segretario del Tesoro;
(3) Il Segretario della Difesa;
(4) Il Procuratore Generale;
(5) Il Segretario degli Interni;
(6) Il Segretario per l’Agricoltura;
(7) Il Segretario del Commercio;
(8) Il Segretario del Lavoro;
(9) Il Segretario della Salute e Servizi Umani;
(10) Il segretario dei Trasporti;
(11) Il segretario per l’energia;
(12) Il segretario di Homeland Security;
(13) Il Direttore della National Intelligence;
(14) Il direttore della Central Intelligence Agency;
(15) Il presidente del Council of Economic Advisers;
(16) L’amministratore della National Aeronautics and Space Administration, e
(17) L’Amministratore dei Servizi Generali.
(B) Il Direttore della OMB e il direttore del Office of Science and Technology Policy sono invitati a partecipare a tutte le riunioni del Comitato e delle attività in un ruolo consultivo. Il presidente, designato dal Presidente ai sensi dell’art 722 della legge, 50 USC App. 2171, può invitare i capi di altre agenzie o uffici di partecipare alle riunioni del Comitato e delle attività in un ruolo di consulenza, secondo i casi.
Sez . 702 . Offset . Il Segretario del Commercio deve preparare e presentare al Congresso la relazione annuale richiesto dalla sezione 723 della, legge 50 USC App. 2172, in consultazione con i segretari di Stato, del Tesoro, Difesa, e del Lavoro, il Rappresentante degli Stati Uniti il commercio, il direttore della National Intelligence, e le teste di altre agenzie come appropriato. I capi delle agenzie forniscono il segretario al Commercio con informazioni quali può essere necessario per un efficace esercizio di questa funzione.
PARTE VIII – DISPOSIZIONI GENERALI
Sez . 801 . Definizioni . In aggiunta alle definizioni di cui alla sezione 702 della legge, 50 USC App. 2152, valgono le seguenti definizioni nel corso di questo ordine:
(A) “trasporto civile” comprende il movimento delle persone e dei beni da parte di tutti i modi di trasporto in interstatali, intrastatali o commercio estero negli Stati Uniti, i suoi territori e possedimenti, e il District of Columbia, e relativi ammasso pubblico e magazzino, i porti , servizi, attrezzature e servizi, come negozi di trasporto del vettore e di riparazione. “Trasporto civile” comprende anche la direzione, il controllo e il coordinamento delle capacità di trasporto civile, indipendentemente dalla proprietà. “Trasporto civile” non comprende il trasporto di proprietà o controllate dal Dipartimento della Difesa, l’uso di petrolio e gasdotti e condotte per i fanghi di carbone utilizzati solo per la fornitura di impianti di produzione di energia direttamente.
(B) “Energia” si intendono tutte le forme di energia tra cui petrolio, gas (sia naturale che lavorati), elettricità, combustibili solidi (comprese tutte le forme di carbone, coke di carbone, prodotti chimici, liquefazione e gassificazione del carbone, carbone), solare, eolica, altri tipi di energia rinnovabile, l’energia atomica, e la produzione, la conservazione, l’uso, il controllo e la distribuzione (compresi i gasdotti) di tutte queste forme di energia.
(C) “apparecchiatura Farm” significa attrezzature, macchinari e pezzi di ricambio fabbricati per l’impiego nelle aziende agricole in relazione alla produzione o della preparazione per l’utilizzo del mercato delle risorse alimentari.
(D) “concime” si intende qualsiasi prodotto o combinazione di prodotti che contengono uno o più degli elementi azoto, fosforo, potassio e per l’impiego come un nutriente per piante.
(E) “risorse alimentari” si intendono tutte le merci ei prodotti, (semplice, misto, o composti), o complementi di tali merci o prodotti, che sono in grado di essere ingeriti da sia gli esseri umani o animali, a prescindere altri usi a cui tale materie prime o prodotti possono essere messe in tutte le fasi di lavorazione del prodotto grezzo dei prodotti derivati ??in forma vendibile al consumo umano o animale. “Le risorse alimentari” significa anche acqua potabile confezionata in contenitori commercialmente sul mercato, tutti i amidi, zuccheri, vegetali e grassi animali o marine e oli, semi, cotone, canapa, lino e fibre, ma non significa che tale materiale dopo che perde la sua identità come una merce agricola o prodotto agricolo.
(F) “servizi delle risorse alimentari”: impianti, macchinari, veicoli (comprese in azienda), e altre strutture necessarie per la produzione, trasformazione, distribuzione e stoccaggio anche a freddo) delle risorse alimentari, e per la ripartizione interna delle farm attrezzature e fertilizzanti (esclusi i trasporti di esso).
(G) “Funzioni” includono poteri, i doveri, autorità, responsabilità e discrezione.
(H) “capo di ciascun organismo impegnato nel settore degli appalti per la difesa nazionale” significa che i capi dei Dipartimenti di Stato, Giustizia, degli Interni, e della Sicurezza Interna, l’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale, la Central Intelligence Agency, la National Aeronautics and Space Administration, la General Services Administration, e tutte le altre agenzie con le autorità delegate ai sensi della sezione 201 della presente ordinanza.
(I) “risorse della sanità” si intendono i farmaci, prodotti biologici, dispositivi medici, materiali, strutture sanitarie, forniture, servizi e attrezzature necessarie per diagnosticare, mitigare o prevenire la violazione di, migliorare, trattare, curare, o ripristinare la salute fisica o mentale condizioni della popolazione.
(J) “difesa nazionale”, i programmi per la produzione militare e dell’energia e l’edilizia, l’assistenza di infrastrutture militari o fondamentale per ogni nazione estera, sicurezza nazionale, lo stoccaggio, lo spazio e tutte le attività direttamente connesse. Tale termine comprende le attività di preparazione alle emergenze effettuate ai sensi del titolo VI del Disaster Relief Robert T. Stafford e Emergency Assistance Act, 42 USC 5195 e segg ., e la protezione delle infrastrutture critiche e restauro.
(K) “Offset” si intendono le pratiche di compensazione richieste come condizione di acquisto o governo per le vendite private o pubbliche di articoli di difesa e / o servizi di difesa come definito dal Arms Export Control Act, 22 USC 2751 e segg ., e l’International Traffic in Arms Regulations, 22 CFR 120,1 130,17.
(L) “un sostegno speciale, le priorità” indica le azioni da parte dei servizi di risorse per assistere accelerare le consegne, ordini nominali, individuando i fornitori, risolvere i conflitti di produzione o di consegna tra i vari ordini di rating, affrontando i problemi che sorgono nella realizzazione di un ordine nominale o altra azione autorizzata da un’agenzia delegata, e determinare la validità degli ordini nominali.
(M) “materiali strategici e critico”, le materie (compresa l’energia) che (1) sarebbero necessari per sopperire alle necessità militari, industriali, civili ed essenziale degli Stati Uniti nel corso di una emergenza nazionale, e (2) non si trovano o prodotte negli Stati Uniti in quantità sufficienti per soddisfare tale esigenza e sono vulnerabili alla cessazione o riduzione della disponibilità del materiale.
(N) “risorse idriche”: tutte le acque utilizzabili, da tutte le fonti, nell’ambito della giurisdizione degli Stati Uniti, che possono essere gestiti, controllati, e destinato a soddisfare le esigenze di emergenza, ad eccezione di “risorse idriche” non include l’acqua utilizzabile, che qualifica come “risorse alimentari”.
Sez . 802 . generale . (A) Salvo quanto diversamente previsto dalla sezione 802 (c) della presente ordinanza, le autorità conferita al Presidente dal titolo VII della legge, 50 USC App. 2151 e segg ., sono delegate al capo di ciascun organismo nella realizzazione delle autorità delegate ai sensi della legge e l’ordine, dal Segretario del Lavoro nella realizzazione VI parte di questo ordine, e dal Segretario del Tesoro in esercizio del funzioni assegnate in Executive Order 11858, come modificato.
(B) Le autorità, che possono essere esercitati ed eseguiti ai sensi della sezione 802 (a) della presente ordinanza deve contenere:
(1) il potere di autorità redelegate, e di autorizzare la nuova delega successive delle autorità di agenzie, funzionari e dipendenti del governo, e
(2) il potere di citazione sotto la sezione 705 della legge, 50 USC App. 2155, in relazione a (i) le autorità delegate nelle parti II, III, e la sezione 702 della presente ordinanza, e (ii) le funzioni assegnate al Segretario del Tesoro in Executive Order 11858, come modificato, a condizione che il potere di citazione fa riferimento in sottosezioni (i) e (ii) sono utilizzati solo dopo che la portata e le finalità dell’indagine, l’ispezione, o una richiesta a cui la citazione si riferisce sono stati definiti sia dal responsabile adeguato individuata nella sezione 802 (a) del presente ordine o da tale altra persona o persone, come l’ufficiale designa.
(C) esclusi da parte delle autorità delegate dalla sezione 802 (a) del presente ordine sono autorità da questa delegate parti IV e V della presente ordinanza, le autorità nella sezione 721 e 722 della legge, 50 USC App.2170 2171, e l’autorità per quanto riguarda la fissazione di compensazione ai sensi della sezione 703 della legge, 50 USC App. 2153.
Sez . 803 . Autorità . (A) l’Executive Order 12919 del 3 giugno 1994, e le sezioni 401 (3) (4), del decreto esecutivo 12656 del 18 novembre 1988, sono revocati. Tutti gli altri in precedenza emesso ordini, regolamenti, sentenze, certificati, direttive, e altre azioni relative a qualsiasi funzione colpiti da questa ordinanza resta in vigore se non come essi sono incompatibili con il presente ordine o vengono successivamente modificato o revocato ai sensi della propria autorità. Nulla in questo modo pregiudica la validità o la forza di qualcosa fatto sotto le delegazioni precedenti o assegnazione di altra autorità ai sensi della legge.
(B) Nulla in questo ordine pregiudica le autorità assegnate con l’Executive Order 11858 del 7 maggio 1975, modificata, salvo quanto previsto al punto 802 della presente ordinanza.
(C) Nulla in questo ordine pregiudica le autorità assegnate con l’Executive Order 12472 del 3 aprile 1984, come modificato.
Sez . 804 . Disposizioni generali . (A) Nessuna disposizione della presente ordinanza è interpretata da compromettere o influenzare altrimenti funzioni di direttore di OMB relative alle proposte di bilancio, amministrativa o legislativa.
(B) Tale ordine deve essere attuato in conformità della legge applicabile e subordinata alla disponibilità degli stanziamenti.
(C) Questo ordine non è destinato a, e non, creare alcun diritto o beneficio, sostanziale o procedurale, esecutiva ai sensi di legge o secondo equità da parte di contro gli Stati Uniti, i suoi servizi, agenzie o enti, i suoi funzionari, dipendenti , o agenti, o qualsiasi altra persona.
BARACK OBAMA
LA CASA BIANCA,
16 marzo 2012.